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Reddito di lavoro autonomo: La deduzione delle spese estere

Reddito di lavoro autonomo: La deduzione delle spese estere

Il Decreto Fiscale dispone l’obbligo di tracciabilità delle spese alberghiere, di ristorazione, di viaggio e trasporto tramite taxi o NCC, sostenute dal lavoratore autonomo ai fini del riconoscimento della deducibilità con riferimento alle sole spese sostenute nel territorio nazionale.

Il Quadro normativo

A partire dal 1° gennaio 2025, l’art. 1, comma 81, Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto l’obbligo di pagamento tracciabile, ai fini della deducibilità, per spese alberghiere, di ristorazione, di viaggio e trasporto tramite taxi o NCC, sostenute dal lavoratore autonomo e addebitate analiticamente al cliente.

Più nello specifico il comma 81 è intervenuto sull’art. 54 TUIR, aggiungendo il comma 6-ter, in base al quale “ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese di cui ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nella lettera precedente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alla lettera precedente”.

Si tratta, pertanto, delle spese addebitate analiticamente al committente relative a:

  • Prestazioni alberghiere;
  • Somministrazioni di alimenti e bevande;
  • Viaggio e trasporto effettuati mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente (Legge 15 gennaio 1992, n.21).

Più di recente il Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84 (“Decreto Fiscale”), convertito con la Legge 30 luglio 2025, n. 108, ha abrogato l’articolo 1, comma 81, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, cancellando di conseguenza il menzionato nuovo comma 6-ter dell’art. 54 TUIR ed introducendo il nuovo comma 2-bis, in base al quale:

«In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

Inoltre, il Decreto Fiscale, è intervenuto anche sull’art. 54-ter TUIR aggiungendo il comma 5-bis, in base al quale:

«Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

Le disposizioni innanzi indicate hanno rilevanza tanto ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, quanto ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.lgs. n. 446/1997.

La deduzione delle spese estere

In base alle modifiche introdotte dal Decreto Fiscale la deduzione delle spese alberghiere, di ristorazione, di viaggio e trasporto tramite taxi o NCC, sostenute dal lavoratore autonomo all’estero viene riconosciuta anche in caso di pagamento non tracciabile, al contrario di quanto previsto per le stesse spese sostenute nel territorio nazionale.

Dott.ssa Francesca Sparano

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