
La scissione della società madre a favore della figlia può essere implementata sia ai sensi dell’articolo 2506 del Codice Civile sia ai sensi del successivo articolo 2506.1 recentemente riscritto. In sostanza è possibile scegliere tra la scissione classicamente intesa e la scissione mediante scorporo. Gli effetti, tuttavia, non sono i medesimi.
Premessa
La casistica che vogliamo affrontare è quella della holding Alfa srl che controlla al 100 per cento la società operativa Beta. Ipotizziamo, per semplicità che la società holding abbia due soci persone fisiche con una quota del 50% ciascuna. La holding Alfa intende assegnare alla figlia Beta alcuni beni da essa detenuti. Il contribuente ha di fronte tre possibili alternative:
- il conferimento dei beni;
- la scissione della holding Alfa a favore della controllata Beta ai sensi dell’articolo 2506 del codice civile (c.d. scissione classica);
- la scissione della holding Alfa a favore della controllata Beta ai sensi dell’art. 2506.1 del codice civile (c.d. scissione mediante scorporo).
Il conferimento di beni
Il conferimento di beni consiste in una operazione sinallagmatica in base alla quale un soggetto apporta dei beni in società ricevendo in contropartita azioni o quote nella società stessa.
In linea generale, il conferimento di beni è considerato un atto realizzativo e quindi imponibile dal punto di vista fiscale. In base all’articolo 9 del Tuir, “in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti”.
Pertanto, la base imponibile è calcolata come differenza tra:
- il valore normale del bene conferito e
- il valore fiscalmente riconosciuto del bene.
Non rileva, ai fini della tassazione, il valore della partecipazione ricevuta in cambio.
La tassazione varia in base alla tipologia di bene conferito e alla natura del soggetto conferente:
- se il conferimento è costituito da denaro, non emerge alcuna materia imponibile;
- per gli altri beni, occorre determinare il valore normale e, alla differenza tra detto valore e il costo fiscalmente riconosciuto si applica la tassazione prevista per la specifica tipologia di bene.
Ad esempio, nel caso di conferimento di un immobile da parte di una società commerciale, l’eventuale plusvalenza è tassata ai sensi dell’articolo 86 del Tuir.
L’imposizione diretta è esclusa dall’art. 176 del tuir qualora venga conferito un ramo di azienda.
Ai fini IVA, i conferimenti di singoli beni sono attratti nel campo di applicazione dell’imposta, mentre sono esclusi i conferimenti di aziende o rami d’azienda, in quanto questi ultimi sono considerati come complessi di beni e servizi collegati tra loro in modo da costituire un’autonoma organizzazione produttiva. I conferimenti di denaro non sono assoggettati all’imposta ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972.
Per quanto riguarda l’imposta di registro si segnala una tassazione variabile:
- in caso di conferimento di denaro, di azienda o di beni, l’imposta è dovuta nella misura fissa di 200 euro;
- in caso di conferimento di beni immobili può trovare applicazione l’imposta proporzionale.
L’aspetto che ci preme evidenziare è che a livello di layout del gruppo, il conferimento non impatta in alcun modo, nel senso che i rapporti partecipativi rimarranno i medesimi. Pertanto, i soci persone fisiche continueranno a detenere la holding Alfa al 50% ciascuno la quale deterrà la operativa Beta in modo integrale.
La scissione classica ex articolo 2506 del codice civile
La scissione classica è disciplinata dall’articolo 2506 del codice civile. La norma prevede che “con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci”.
Il focus della norma è sui soci. La scissione può essere di vari tipi: parziale o totale, proporzionale o non proporzionale, tuttavia l’aspetto su cui si concentra il legislatore è l’assegnazione delle quote ai soci. La scissione è operazione che ovviamente interessa la società che viene per così dire “smembrata” ma la stessa può essere definita come operazione dei soci. In sostanza, non importa come si separano i beni, l’importante è che le quote della scissa e delle beneficiarie siano adeguatamente assegnate ai soci.
Attenzione: A differenza di quanto si potrebbe pensare, la scissione della Alfa holding a favore della controllata Beta non si sviluppa come un conferimento ma determina l’ingresso dei soci della controllante nella controllata.
Il rispetto del concambio tra i soci determina inevitabilmente l’ingresso dei soci della holding (le due persone fisiche) nella società operativa controllata. Questo principio è sancito nella Massima L.D.10 dei Notai del triveneto. Secondo la massima, infatti, “E’ necessario assegnare, ai soci della scissa (holding), partecipazioni nella beneficiaria (figlia) in base ad un rapporto di cambio che consenta a tutti i soci delle società coinvolte (dunque anche la scissa quale socio della beneficiaria) di mantenere inalterato il valore complessivo delle loro partecipazioni”.
Si deve infatti considerare che nella operazione di scissione descritta, i soci coinvolti non sono solo le persone fiche (soci della holding Alfa) ma anche la stessa holding Alfa (socia di Beta) che interviene sia nel ruolo di scissa che nel ruolo di socia di Beta.
Secondo i notai non è possibile prevedere che nessuna quota della beneficiaria venga assegnata ai soci della controllante (e dunque non venga determinato alcun rapporto di cambio) sulla base della considerazione che le quote di qualunque società che ne controlli interamente un’altra non possono subire modifiche di valore per effetto di trasferimenti patrimoniali tra controllante e controllata.
Se la holding rimanesse socia al 100% nella operativa Beta, il rapporto di cambio risulterebbe congruo per i soci della holding ma non per il socio della beneficiaria (ossia la holding) che vedrebbe aumentare il valore delle sue quote.
Attenzione: Fermo restando che i soci della holding devono estrare nella compagine societaria della controllata, non è necessario che l’ingresso riguardi tutti i soci: alcuni potrebbero rimanere soci della holding. La scissione, infatti, può essere simmetrica o asimmetrica.
I notai evidenziano che la scissione in discorso può essere simmetrica o asimmetrica. Nel primo caso, le nuove quote della beneficiaria derivanti dall’incremento patrimoniale conseguente alla scissione destinate ai soci della holding saranno proporzionalmente assegnate a tutti i soci di quest’ultima.
Diversamente, in caso di scissione asimmetrica, le quote della beneficiaria (società figlia operativa Beta) saranno assegnate solo ad alcuni soci della scissa compensando gli altri con maggiori percentuali di partecipazione nella scissa (ossia nella holding Alfa).
Attenzione: A differenza di quanto avviene in caso di conferimento, il layout muta a seguito dell’operazione straordinaria nel senso che i soci della scissa entrano nella compagine sociale della beneficiaria.
A differenza del conferimento di beni che risulta fiscalmente neutro solo in caso di conferimento di azienda, la scissione risulta sempre neutra a condizione che la stessa coinvolga società rientranti nell’alveo delle società commerciali.
La scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 del codice civile
Una soluzione alternativa è costituita dalla scissione mediante scorporo. L’operazione è disciplinata dall’articolo 2506.1 del codice civile a mente del quale “Con la scissione mediante scorporo una società assegna l’intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote”.
Segnaliamo come la norma sia stata recentemente riscritta ad opera dell’articolo 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 88/2025, a decorrere dall’8 luglio 2025.
L’operazione presenta i tratti distintivi di seguito illustrati.
È possibile assegnare alla beneficiaria l’intero patrimonio trasformando in questo modo la scissa in una holding pura.
Si segnala inoltre come le società beneficiarie possano essere una o più di una.
Un aspetto rilevante della riforma attiene al fatto che le società beneficiarie possono essere preesistenti o di nuova costituzione. La limitazione della norma previgente secondo cui le beneficiarie dovevano necessariamente essere di nuova costituzione deve intendersi superata.
Si tratta invero dell’aspetto più interessante e rilevante della novella.
La norma prevede che le azioni o quote delle beneficiarie devono essere assegnate alla società scissa.
Questo aspetto, peraltro confermato, rispetto alla disciplina previgente, rappresenta l’elemento caratterizzante la scissione mediante scorporo.
A differenza della scissione classica, pertanto, le azioni o quote della beneficiaria sono assegnate non ai soci della scissa ma alla società scissa stessa.
Attenzione: Con la scissione mediante scorporo il layout del gruppo non si modifica, proprio come nel caso del conferimento. I soci della scissa, pertanto, non entrano nella compagine sociale della beneficiaria.
Analogamente alla scissione classica, anche la scissione mediante scorporo risulta essere fiscalmente neutra, anche nel caso in cui alla beneficiaria non sia assegnato un compendio aziendale ma dei beni.
Quale soluzione preferire
Una riflessione finale va dedicata alla scelta tra le due tipologie di scissione al fine di individuare la soluzione preferibile.
Entrambe le operazioni sono fiscalmente neutre. Esistono delle differenze in ordine alla composizione del patrimonio netto ma si tratta di aspetti che esulano dalle finalità del presente intervento. Possiamo affermare che la scelta dipende proprio dall’effetto che si desidera ottenere a livello di compagine sociale: se si gradisce l’ingresso dei soci della holding Alfa nella operativa Beta si dovrà seguire la via della scissione classica ex articolo 2506 del codice civile. Diversamente, se si preferisce conservare il layout del gruppo iniziale, si opterà per la scissione mediante scorporo ex articolo 2506.1 del codice civile. In questo caso emerge anche l’alternativa del conferimento ma questa ultima opzione presenta due aspetti problematici:
- richiede la relazione di stima che invece non occorre in caso di scissione;
- l’operazione è fiscalmente neutra solamente se i beni oggetto di conferimento costituiscono un compendio aziendale.
di Ennio Vial
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