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Collegamento tra POS e registratore telematico: istruzioni operative

Con il provvedimento n. 424470/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per consentire agli esercenti attività di vendita al dettaglio di adempiere all’obbligo di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronici e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi, in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.

Collegamento obbligatorio tra POS e registratori telematici dal 2026

L’articolo 1, comma 74, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha modificato, sostituendo, il comma 3 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, stabilendo che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, venga effettuata attraverso strumenti tecnologici che assicurino l’integrità e la protezione dei dati e l’integrazione tra la registrazione dei corrispettivi ed il pagamento elettronico (“[…] mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico”).

A questo scopo, il dispositivo hardware o software usato per accettare i pagamenti elettronici, deve essere sempre collegato allo strumento preposto alla registrazione, memorizzazione puntuale e trasmissione aggregata sia dei dati relativi ai corrispettivi che delle transazioni giornaliere effettuate tramite pagamenti elettronici.

In sintesi, è stato così introdotto l’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici per gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate, di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972. Tale adempimento, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2025, entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.

A partire dalla suddetta data, pertanto, i soggetti interessati saranno tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni, provvedendo al relativo collegamento e ponendo particolare attenzione alle conseguenze sanzionatorie previste in caso di mancato adempimento.

A questo riguardo l’articolo 1, comma 76, della Legge di Bilancio 2025, rimanda alle disposizioni dell’articolo 11, commi 2-quinquies e 5, del D.Lgs. n. 471/1997, concernenti sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, è tuttavia necessario ricordare che, a partire dal 1° gennaio 2026, per il regime sanzionatorio sarà necessario fare riferimento all’articolo 36, commi 6 e 9 del. D.Lgs. n. 173/2024 (Testo Unico sanzioni).

Pertanto, sotto il profilo pratico, il mancato rispetto delle nuove disposizioni comporterà l’applicazione delle seguenti sanzioni:

  • per l’inosservanza degli obblighi relativi alla registrazione e trasmissione dei pagamenti elettronici: 100 euro per trasmissione, entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre, in caso di violazioni che non incidono sul calcolo dell’IVA;
  • per il mancato collegamento del registratore telematico: sanzione amministrativa da 1.000 euro a 4.000 euro.

Trovano altresì applicazione le sanzioni accessorie in materia di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 471/1997.

Per quanto riguarda invece le procedure operative per conformarsi alle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate, tramite il provvedimento n. 424470/2025, ha fornito specifiche istruzioni finalizzate a consentire ai soggetti interessati di effettuare il necessario collegamento.

In particolare, secondo quanto previsto, il collegamento tra i terminali POS e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi, deve essere effettuato esclusivamente attraverso l’apposita funzione web disponibile nell’area riservata, dai soggetti obbligati oppure da un loro delegato al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Più nello specifico, per effettuare il collegamento, è necessario registrare il dato identificativo univoco di ciascun POS utilizzato, in associazione al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, previamente censito e attivato, insieme all’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.

Per coloro che memorizzano e trasmettono i dati dei corrispettivi giornalieri tramite la procedura web, il collegamento può essere effettuato tramite le apposite funzionalità disponibili nella stessa procedura.

Per ciò che riguarda infine i termini per l’adeguamento, l’Agenzia delle Entrate, nel menzionato provvedimento, ha specificato che per gli strumenti di pagamento elettronico con contratto di convenzionamento in vigore nel mese di gennaio 2026, il collegamento va effettuato entro il termine di quarantacinque giorni con decorrenza dalla messa a disposizione nell’area riservata dell’apposito servizio web, di cui verrà data specifica comunicazione con avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Mentre, per i contratti di convenzionamento stipulati successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento deve essere effettuato tra il sesto giorno e l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla data di disponibilità dello strumento di pagamento elettronico.

Di Francesca Sparano

TAG Pagamenti ElettroniciPOSRegistratori Telematici

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