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Bilancio 2024 in ritardo: sanzioni e l'iter di presentazione

Il Bilancio in ritardo è quello presentato con deposito oltre trenta giorni dalla data dell’assemblea di approvazione. Se l’adempimento avviene entro un mese dalla scadenza originaria le sanzioni sono ridotte.

È possibile presentare anche i bilanci di esercizi pregressi, ma alcune tassonomie sono state deprecate (2016 e 2017) e quelle relative alle annualità 2009-2014 necessitano dell’applicazione e schema 2015.

La normativa

L’art. 2364 c.c. per le S.p.A. (applicabile alle S.r.l. ex art. 2478-bis c.c.), stabilisce che per le società il cui esercizio sociale ha chiuso il 31 dicembre 2024, il termine ultimo per la convocazione dell’assemblea è stato di regola mercoledì 30 aprile 2025, di conseguenza, in una situazione normale (assemblea in prima convocazione conclusa regolarmente) la scadenza tecnica del deposito è stata venerdì 30 maggio 2025.

Quindi, dal 31 maggio 2025, le presentazioni del bilancio 2024 di norma sono in ritardo.

Per i bilanci approvati in seconda convocazione, il termine massimo fa slittare la scadenza a lunedì 30/06/2025 (in quanto il 29/6 cade di domenica) quindi il ritardo si manifesta sicuramente da martedì 01/07/2025; in proposito si rimanda all’apposita news Bilancio Europeo 2024: assemblea entro 120 o 180 giorni (Prima Parte).

In sintesi:

Bilancio 31.12.2024 Scadenza 120 giorni Scadenza Deposito Ritardo da:
 Assemblea in I convocazione  mer. 30/04/25  ven. 30/05/25  sab. 31/05/25
 Eventuale II convocazione  ven. 30/05/25  lun. 30/06/25*  mar. 01/07/25

 

Bilancio 31.12.2024 Proroga a 180 giorni Scadenza Deposito Ritardo da:
 Assemblea in I convocazione  lun. 30/06/25*  mer. 30/07/25  gio. 31/07/25
 Eventuale II convocazione  mer. 30/07/25  ven. 29/08/25  sab. 30/08/25

* essendo il 29/06/2025 domenica

Sanzioni

Le sanzioni per la presentazione del bilancio in ritardo sono riepilogate nel Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese di Unioncamere (aggiornamento 2025), in attuazione della disciplina civilistica dell’art. 2360 c.c. in materia di “Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi”.

L’art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) prevede che: “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”

A ogni componente del consiglio di amministrazione, e a ciascun sindaco, (se presente tale organo societario) sarà quindi applicata la seguente sanzione:

Sanzione base art. 2630 Sanzione per Bilanci
da a da a
103 € 1032 € 137,33 € 1376 €
Presentazione entro un mese Presentazione oltre il mese
da a da a
45,78 € 458,67 € 137,33 € 1376 €
Sanzioni ex L. 689/1981*
entro 60 gg. da notifica oltre 60 gg. da notifica
91,56 € 274,67 €

* importo calcolato ove sia stata contestata l’irregolarità e sia applicabile la L.689/1981 (Art.16L.24/11/1981, n. 689 G.U. 30/11/1981, n. 329 – Modifiche al sistema penale – Capo I – Le sanzioni amministrative – Sezione II Applicazione –  Pagamento in misura ridotta):

  • È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Recenti orientamenti in materia

Unioncamere ha reso importanti chiarimenti sullo scioglimento o cancellazione d’ufficio di società che hanno omesso di depositare i bilanci per diversi esercizi consecutivi. Vi sono anche decisioni giurisprudenziali in materia:

  • SCIOGLIMENTO per mancata approvazione del bilancio: per due esercizi (Giurisprudenza);
  • SCIOGLIMENTO per mancata approvazione del bilancio: di un solo esercizio, concomitante con un generale blocco dell’attività decisionale da parte dell’assemblea.(Giurisprudenza);
  • CANCELLAZIONE in caso di liquidazione aziendale: per mancata approvazione del bilancio per oltre tre anni consecutivi (Unioncamere ai sensi dell’art. 2490 c.c.)
  • CANCELLAZIONE anche in assenza di liquidazione aziendale: per omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi e mancato compimento di atti di gestione se permane l’iscrizione nel Registro Imprese del capitale sociale in lire oppure se è stata omessa l’istanza per allineare il Registro Imprese al libro soci delle srl e delle società consortili a responsabilità limitata (Unioncamere).

Le società soprattutto se in crisi devono ben ponderare i rischi derivanti dal mancato deposito del bilancio d’esercizio, in quanto ciò potrebbe comportare la cancellazione d’ufficio dell’ente e dunque compromettere un eventuale percorso di risanamento intrapreso, anche se presentando i bilanci omessi di fatto ci si oppone a tali ipotesi di cancellazione.

Per evitare di approvare il bilancio in contesti di incertezza che si verificano durante le procedure e nel contempo rispettare gli obblighi di deposito al Registro imprese, il Manuale di Unioncamere ammette la possibilità che sia depositato un bilancio non approvato (ovvero il “mero” progetto di bilancio).

Tassonomie deprecate

Se invece, si presenta oggi un bilancio 2017, 2016 oppure un bilancio relativo alle annualità 2009-2014 è necessario fare una precisazione sulle tassonomie deprecate, cioè soppresse, rispetto alle tassonomie vigenti:

Tabella Tassonomie XBRL dismesse

Pertanto:

  • Dal 13/02/2018: i bilanci 2009-2014 devono essere presentati o ripresentati (se si tratta d’integrativi) utilizzando la Tassonomia 2015 cioè secondo una struttura diversa da quella dei loro anni di riferimento, precisamente l’ultima disponibile prima della riforma del D.Lgs.139/2015.
  • Dal 23/01/2019 il bilancio 2016 deve essere presentato o ripresentato (se si tratta di un integrativo) utilizzando la Tassonomia 2024 evoluzione di quella 2018.
  • Dal 01/01/2020 il bilancio 2017 deve essere presentato o ripresentato (se si tratta di un integrativo) utilizzando la Tassonomia 2024 evoluzione di quella 2018.

N.B.N.B. Il bilancio 2015, e quelli dal 2018 al 2024 non hanno le tassonomie deprecate: si presentano dalle rispettive annualità del bilancio europeo.

Procedura Bilancio Tardivo 2009-2014

Nella piattaforma GB abbiamo predisposto un’apposita procedura per la presentazione attuale dei bilanci 2009-2014 con adozione della tassonomia 2015: è necessario abilitare l’anno da presentare (es. 2012) e l’Applicazione 2015 che contiene la procedura Gestione Bilanci Tardivi 2009-2014

Procedura Bilancio Tardivo 2009-2014

Per maggiori info consultare la guida ai tardivi 2009-2014 Pulsante Bilanci Tardivi 2009-2014

Procedura Bilancio Tardivo 2016-2017

Per la tassonomia 2016 o 2017, è stata predisposta un’altra procedura con adozione dell’ultima tassonomia disponibile per il 2024: basterà abilitare l’anno 2016 o 2017 e l’Applicazione 2024 che contiene la procedura Gestione Bilancio Tardivo 2016-2017. Una volta abilitato quanto richiesto, avremo l’apposito menù:

Procedura Bilancio Tardivo 2016-2017

Per maggiori informazioni invitiamo a consultare la guida al tardivo 2016-17.

N.B. Il software Bilancio Europeo GB può produrre anche bilanci pregressi fin dal 2009 e in tal senso di procedere alla presentazione 2025 d’istanze XBRL tardive ma conformi. Si dovrà solamente attivata la procedura relativa all’anno interessato (la 2015 per il 2009-2014 o la 2024 per l’anno 2016 o 2017) e produrre l’XBRL dalle applicazioni più recenti. Per presentare bilanci di più annualità pregresse e consecutive consultare l’apposita newsletter Caso pratico: Mancato deposito bilanci dal 2014 al 2023.

Per altre info consultare la guida online alla procedura.

Applicazioni Software collegate all’articolo:

BB101- MM/26

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