
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate (risposta ad istanza d’interpello n. 289/E/2025) l’indennità di servitù corrisposta a titolo di saldo, a seguito della stipula dell’atto notarile per la costituzione del diritto di servitù volontaria deve essere assoggettata ad imposizione come reddito diverso ai sensi della lettera h) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, così come modificata dall’articolo 1, comma 92, della Legge di Bilancio 2024, che attualmente annovera tra i redditi diversi anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento.
Indennità di servitù: tassazione come reddito diverso secondo la risposta AE 289/E/2025
L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad istanza d’interpello n. 289/E/2025 ha fornito chiarimenti n merito all’applicazione della disposizione contenuta nella lettera h) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR.
Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria ritiene l’indennità incassata a fronte della costituzione di un diritto di servitù rappresenta un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h) del TUIR, in quanto si tratta di un reddito derivante “dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”.Tale disposizione è stata, recentemente, oggetto di modifica da parte della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023), la quale ha modificato, dal 1° gennaio 2024:
- l’articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR annoverando tra i redditi diversi anche quelli derivanti “dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento;
- l’articolo 9, comma 5 del TUIR, prevedendo che “ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società”.
Nel Dossier parlamentare a commento della legge di bilancio 2024, che riprende la relazione tecnica, viene chiarito che “la presente modifica all’articolo 9, comma 5, del Tuir conferma che laddove non sia previsto diversamente nel Tuir o in altre disposizioni normative, l’equiparazione fra il diritto di proprietà e i diritti reali di godimento [opera] esclusivamente nella ipotesi di cessione del diritto reale, mentre tale equiparazione è esclusa nell’ipotesi della loro costituzione. Allo stesso tempo, la modifica in esame ricomprende espressamente nell’ambito dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir l’ipotesi di costituzione del diritto di superficie sui beni immobili e di altri diritti reali di godimento, in analogia alla concessione in usufrutto”.
Analogamente, la medesima relazione tecnica rileva che “salvo i casi specificamente disciplinati dalle norme vigenti, il regime impositivo delle plusvalenze sia riservato solo alle cessioni dei diritti reali di godimento che seguono la sua costituzione ad opera del proprietario, mentre i diritti ritratti in sede di costituzione dei medesimi diritti divengono imponibili per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta”.
Ciò comporta che, a decorrere dall’entrata in vigore della nuova formulazione dell’articolo 67 del TUIR, le fattispecie aventi ad oggetto la costituzione di diritti reali di godimento, che in precedenza sarebbero state ricomprese nell’ambito delle plusvalenze ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, rientrano attualmente nella categoria dei “redditi diversi” ex lettera h).
A questo proposito, l’Amministrazione finanziaria ritiene, dunque, superati i chiarimenti forniti con la circolare n. 194/1998 secondo cui “non danno luogo a plusvalenza […] le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze. Così pure non devono essere assoggettate a tassazione le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite”.
Sulla base di quanto sopra, dunque l’Agenzia delle Entrate conclude che l’indennità di servitù corrisposta a titolo di saldo, a seguito della stipula dell’atto notarile per la costituzione del diritto di servitù volontaria deve essere assoggettata ad imposizione come reddito diverso ai sensi della lettera h) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, così come modificata dall’articolo 1, comma 92, della legge di bilancio 2024, che attualmente annovera tra i redditi diversi anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento.
di Stefano Rossetti
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