
La dichiarazione modello 770/2025 per l’anno 2024 va presentata entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui sono state operate le ritenute nonché effettuati i versamenti e le compensazioni. In caso di errori e dimenticanze, al sostituto d’imposta è consentita la possibilità di rimediare emendando la dichiarazione originaria ricorrendone i relativi requisiti e presupposti.
Modello 770/2025: integrazioni, omissioni e infedeltà con ravvedimento
Una volta scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, al sostituto d’imposta viene concessa la possibilità di porre rimedio agli errori commessi procedendo a rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Il Modello 770 correttivo si utilizza entro la scadenza della presentazione per rettificare una dichiarazione già inviata precedentemente. Si procede barrando la casella “correttiva nei termini” per indicare che questo documento è quello corretto.
Il Modello 770 integrativo, invece, si utilizza successivamente alla scadenza dei termini dell’invio presentando un nuovo documento e barrando la casella “dichiarazione integrativa “.
In entrambi i casi, il nuovo modello deve comunque contenere tutte le informazioni, anche quelle ritenute corrette inviate precedentemente.
La presentazione di un modello correttivo non comporta sanzioni perché si procede secondo i termini previsti; al contrario della presentazione del modello integrativo dove vengono applicate sanzioni in ragione del ritardo che si è verificato.
Il presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni mitigate dall’applicazione del ravvedimento operoso (ex articolo 13, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 472/1997).
Il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quando si concretizzano le ipotesi: previste dall’articolo 2, comma 8 del D.P.R. n. 322/1998: vale a dire per correggere errori od omissioni a favore o a sfavore del contribuente cui consegua un maggiore o un minore debito d’imposta ovvero un maggiore o un minore credito.
Da un punto di vista operativo, si rende necessario indicare il protocollo della dichiarazione inviata nella casella presente sul frontespizio. La nuova dichiarazione sostituirà integralmente la precedente.
Per completezza, è il caso di evidenziare che si deve intendere:
- per dichiarazione omessa quella presentata con ritardo superiore a 90 giorni. Tali dichiarazioni costituiscono comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base alle ritenute che sono indicate dai sostituti di imposta (art. 2, comma 7, del DPR. n. 322/1998).
- per dichiarazione infedele deve intendersi quella derivante dal controllo quando ne consegue un ammontare di compensi, interessi e altre somme che sono stati dichiarati inferiori rispetto a quello che è stato accertato.
A seconda della fattispecie omissiva, il sistema delle sanzioni tributarie di cui al D. Lgs. 87/2024 (in vigore dal 1° settembre 2024) applica le seguenti misure:
- per l’omessa dichiarazione si prevede la sanzione pecuniaria del 120% delle ritenute non versate (minimo 250 euro);
- per l’omessa dichiarazione (con ritenute versate), la sanzione prevista va da 250 a 2.000 euro;
- per la dichiarazione presentata entro i 90 giorni si applica la sanzione da 250 a 2.000euro;
- per la dichiarazione presentata entro i termini di accertamento senza controlli, la sanzione è pari al 75% delle ritenute non versate;
- per la dichiarazione presentata entro i termini di accertamento senza controlli (con ritenute versate) la sanzione parte da 250 fino a 2.000 euro.
L’infedeltà, invece, viene colpita dalle seguenti sanzioni in ragione della fattispecie che si concretizza nei casi di:
- dichiarazione infedele, sanzione pecuniaria 70% delle ritenute non versate (minimo 250 euro);
- dichiarazione integrativa presentata prima del controllo e dentro i termini di accertamento, sanzione del 50% delle ritenute non versate (minimo 250 euro);
- condotte fraudolente o simulate, sanzione dal 105% al 140% delle ritenute non versate.
È il caso di precisare che la fattispecie di condotte fraudolente o simulate si concretizza quando il contribuente utilizza fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri o condotte simulatorie o fraudolente.
Tenendo conto delle innovazioni apportate in materia di sanzioni, è possibile per le fattispecie sopra esaminate avvalersi dell’istituto del ravvedimento applicando le seguenti riduzioni:
- a 1/9 del minimo quando la violazione avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione;
- a 1/8 del minimo quando la violazione avviene entro un anno dal termine di presentazione della dichiarazione;
- a 1/7 del minimo quando la violazione avviene oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è commesso.
Pertanto, se spira il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, la riduzione della sanzione sarà sempre pari a 1/7 del minimo, anche se il ravvedimento avvenisse 3 o 4 anni dopo aver commesso la violazione (fermo restando che il ravvedimento deve avvenire entro i termini di accertamento).
Di Nicolò Cipriani – Dottore commercialista e revisore legale ODCEC TRANI
